Tutte le misure del Decreto Rilancio (Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34), redatte per sostenere e favorire la ripresa del Paese, in seguito all’emergenza sanitaria da Covid-19, sono un’ottimo punto di partenza per ritornare alla normalità.
Il tanto citato Superbonus 110%, agevolazione prevista dal Decreto Rilancio, consiste nella possibilità di estendere le detrazioni a interventi di ristrutturazione.
Ma come funziona il Superbonus del 110%? Per quali interventi puoi richiederlo? E quali sono i requisiti per fare domanda?
In vigore dal 1° luglio 2020, il Superbonus 110% ha subito importanti modifiche dalla legge di Bilancio 2021, tra cui, una molto importante, la proroga al 30 giugno 2022 (con possibilità di essere spostata, in casi specifici, fino ad arrivare al 31 dicembre 2022), con ripartizione in 4 rate per la parte di spesa sostenuta nel 2022 (per la spesa sostenuta nel 2021 il superbonus è recuperabile in 5 rate).
Modifiche previste dalla legge di Bilancio 2021
Altre importanti modifiche sono state: - estensione del beneficio agli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche; - nuova definizione di “unità immobiliare funzionalmente indipendente”; - ammissione (tra gli interventi di isolamento termico) degli interventi per la coibentazione del tetto, anche in presenza di locali sottotetto non riscaldati; - modalità per la validità delle deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'imputazione ad uno o più condomini dell'intera spesa.
Per quanto riguarda l’obbligo di assicurazione per i professionisti, è stato specificato che non è necessario stipulare una nuova assicurazione, ma è possibile integrare quella già esistente, a condizione che la polizza già stipulata non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione e abbia un massimale non inferiore a 500.000 euro.
La condizione necessaria per i lavori rientranti in questo particolare incentivo è che questi ultimi assicurino il miglioramento di due classi energetiche (ovvero il raggiungimento della classe energetica più alta). Il bonus si applica nel caso di interventi eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Che interventi possono beneficiare del Superbonus?
Possono beneficiare della detrazione fiscale del 110% tutte le spese sostenute per effettuare i seguenti interventi trainanti.
• Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano il rivestimento degli edifici, anche unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
• Sostituzione degli impianti esistenti di climatizzazione invernale con nuove installazioni centralizzate per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria o sulle parti comuni degli edifici; o sugli edifici unifamiliari; o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
• Interventi antisismici: sismabonus.
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha chiarito che il Superbonus 110% può essere applicato anche per altre tipologie di interventi trainati se eseguiti congiuntamente con almeno uno dei lavori prima elencati:
• efficientamento energetico rientrante nell’ecobonus del 110%, indicati nell’art. 14 del D.L. n. 63/13, nei limiti di spesa o di detrazione previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento;
• installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, di cui all’art. 16-ter del D.L. n. 63/13.
Inoltre, sono validi altri due interventi se eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico, quali:
Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici;
Installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.
Conclusione
Queste e altre agevolazioni sono misure che oggi ci permettono sia di avvicinarci sempre di più alla sostenibilità abitativa, sia di migliorare concretamente la qualità della vita delle persone.
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Fonte: Agenzia delle Entrate, Fiscomania