Come stiamo vedendo e analizzando, sono parecchi gli incentivi e le agevolazioni messi a disposizione dallo Stato per interventi di ristrutturazione edilizia, restauro, conservazione e messa in sicurezza delle proprietà immobiliari.
Anche il 2021 continua a offrire a coloro che intendono apportare modifiche al proprio immobile, di beneficare dei diversi bonus ristrutturazioni. Il bonus facciate è uno dei maggiormente apprezzati dai contribuenti, insieme all’ecobonus, per la riqualificazione energetica dell’immobile, e al sismabonus, perla riduzione del rischio sismico.
Bonus casa 2021: Bonus facciate
La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato il Bonus facciate anche per tutto il 2021.
Questo particolare bonus consiste in una detrazione del 90% degli importi sostenuti per il rifacimento delle facciate esterne degli edifici, senza alcun limite di spesa.
Bonus facciate: chi può richiederlo?
Possono beneficiare di questa particolare detrazione fiscale:
• i soggetti Irpef, quindi tutti quei soggetti che percepiscono tipologie di redditi fondiari, reddito capitale, lavoro dipendente, lavoro autonomo, reddito di impresa, redditi diversi;
i soggetti Ires, quindi società di capitali, società cooperative, società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, enti pubblici ed enti privati, diversi dalle società, trust residenti nel territorio italiano che hanno, come oggetto esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciale, enti pubblici e privati, diversi da società e trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno come oggetto l’esercizio di attività commerciale, società ed enti di qualsiasi tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
Tra i soggetti beneficiari rientrano, inoltre, anche gli inquilini di immobili in affitto.
Bonus facciate 2021 per zone A e B: quando spetta la detrazione del 90%
Il bonus facciate spetta, però, esclusivamente per i lavori effettuati su immobili che rientrano all’interno delle zone A, B e a queste assimilabili secondo le certificazioni urbanistiche, in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
La Zona A comprende tutte quelle parti del territorio che sono interessate da agglomerati urbani di carattere storico, artistico, di particolare prestigio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
La Zona B include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A, ovvero tutte quelle zone di cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona, e dove la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.
Non si può accedere al bonus facciate per i lavori realizzati su edifici che si trovano nelle zone C, D, E e F.
Bonus facciate: che lavori sono ammessi?
Per averne diritto al Bonus facciate, è necessario realizzare tipologia di interventi di recupero oppure di restauro della facciata esterna di edifici già esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli di strumentale.
I lavori ammessi dal bonus facciate comprendono, in particolare, tutti quegli interventi di manutenzione ordinaria che riguardano le strutture opache della facciata, balconi, ornamenti e fregi.
Dunque, l’elenco delle lavorazioni ammesse alla detrazione, quindi quelle per le quali sarà possibile beneficiare del bonus facciate con rimborso al 90% senza limiti di spesa, è molto ampio. In generale però, possono essere riassunti nei seguenti punti:
di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata
su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura
sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
Il bonus facciate tiene in considerazione anche le spese sostenute per la progettazione degli interventi, per le altre prestazioni professionali collegate e per quelle sostenute per l’acquisto dei materiali necessari al rinnovo.
Bonus facciate 2021: gli adempimenti e i pagamenti
Rispetto ad altri bonus, questa particolare detrazione fiscale presenta delle differenze, iniziando dalla tipologia dei pagamenti.
Le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa devono pagare con bonifico parlante dal quale risulti:
la causale del versamento,
il codice fiscale del beneficiario della detrazione,
il numero di partita IVA o il codice fiscale della ditta o professionista che ha effettuato i lavori.
In questo caso possono essere utilizzati i bonifici già predisposti per l’ecobonus; i titolari di reddito d’impresa non hanno l’obbligo di pagare con bonifico parlante.
L’elenco degli adempimenti da porre in essere per beneficiare del bonus facciate è, però, lo stesso. Per poter usufruire del bonus facciate 2021 è necessario:
indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo, e tutti i restanti dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;
comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori all’ASL mediante raccomandata, se obbligatoria secondo le disposizioni in vigore sulla sicurezza dei cantieri. Questo adempimento non è richiesto per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
Bonus facciate 2021: i documenti da conservare
Per il bonus facciate 2021 è necessario conservare, ed esibire in caso di richiesta, tutti i seguenti documenti:
fatture di spesa;
ricevute del bonifico di pagamento;
abilitazioni amministrative richieste in base alla tipologia di lavoro effettuato o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui viene indicata la data di inizio dei lavori e che gli stessi siano possibili di agevolazioni;
copia della domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
ricevute di pagamento dei tributi locali;
copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori per i lavori in condominio e ripartizione delle spese;
dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori se effettuati da affittuari.
Conclusioni
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